In data 29 marzo 2024 le parti hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo riguardo al Contratto di Solidarietà (di seguito “il Contratto”) ex D.Lgs. n. 148/2015.
Considerato che l’art. 3 del suddetto Decreto Legislativo prevede degli importi massimi mensili di integrazione salariale nei confronti dei destinatari delle riduzioni orarie, le parti hanno convenuto sull’esigenza di definire interventi di sostegno al reddito per il periodo di applicazione del Contratto, così come declinati nell’ipotesi di accordo a latere sottoscritto in pari data.
A complemento degli interventi sopra citati, per ogni giornata di sospensione conseguente all’applicazione delle riduzioni orarie sarà corrisposto ai lavoratori destinatari del Contratto di Solidarietà, un importo di 7 euro – in forma di buono – che sarà corrisposto con le stesse modalità utilizzate per i buoni pasto.
Cordiali saluti.
Chief Human Resources & Organization Office
Industrial Relations
Trade Union Relations & Labour Law
Mariano Fraioli