Roma, 18 aprile 2024

tra

TI Sparkle S.p.A.

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU TI Sparkle Spa

Premesso che

il 18 aprile 2024 è stata sottoscritta un’ipotesi di accordo avente ad oggetto un Contratto di Solidarietà ex D.Lgs. n. 148/2015 (di seguito il “Contratto”).

Nella predetta ipotesi – che si intende qui integralmente richiamata – le parti hanno condiviso gli ambiti e le modalità applicative del Contratto, con riferimento anche agli effetti delle riduzioni orarie sugli istituti normativi contrattuali e di legge.

Rispetto ai predetti istituti, la Parte Sindacale ha richiesto ulteriori chiarimenti in ordine all’incidenza sugli stessi delle riduzioni orarie previste dal Contratto.

si conviene quanto segue

Così come previsto nell’ipotesi di accordo del 18 aprile 2024, l’azienda farà domanda per ricorrere alle prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale da parte del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, in modo che il Fondo – nei limiti della sua capienza massima – eroghi quanto previsto all’art. 6, comma 3 del DI 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo.

In considerazione di ciò, laddove non si verifichino – per tutto il periodo di riduzione o parte di esso – le condizioni necessarie per l’utilizzo del Fondo, l’azienda si impegna a corrispondere due somme Una Tantum (di seguito UT) -corrisposte la prima entro il mese di febbraio 2025, la seconda entro il mese successivo al termine di vigenza del Contratto di Solidarietà- calcolate sugli importi medi annui lordi, differenziati per fasce di livello, in relazione alla percentuale di riduzione applicata, come indicato nella tabella che segue.

A partire dal terzo mese dall’applicazione del Contratto saranno corrisposti acconti bimestrali relativamente all’importo della prima UT (erogazione entro febbraio 2025), salvo conguaglio; analogamente, si procederà con acconti bimestrali per l’erogazione della seconda UT (erogazione entro il mese successivo al termine di vigenza del Contratto), salvo conguaglio.

Gli acconti sopra indicati non saranno erogati per i mesi coperti da eventuali erogazioni del Fondo.

Tale manovra terrà conto del diverso assoggettamento contributivo delle cifre erogate dal Fondo rispetto al trattamento delle predette Una Tantum.
Riduzione oraria del 13,85% su base annua (12 mesi)

Livelli Erogazione

3, 4, 5 e 5S

545,06 euro

6, 7 e Quadro

2.568,09 euro

Le parti si impegnano ad effettuare, nell’ambito dell’Osservatorio sul CdS, due verifiche complessive a livello nazionale circa l’attuazione di quanto convenuto nell’ipotesi di accordo del 18 aprile 2024.

Qualora all’esito della prima delle due verifiche sopra indicate emergano concordi evidenze positive in merito agli obiettivi prefissati, l’azienda si impegna a erogare ai lavoratori cui è stato applicato il Contratto – relativamente al periodo di applicazione del Contratto nei confronti degli stessi – la prima delle due somme Una Tantum di cui sopra, salvo conguaglio con quanto erogato a titolo di acconto; analogamente per la seconda verifica, stante il buon esito della prima.

L’importo delle UT terrà conto anche degli effetti prodotti dalle giornate di sospensione relativamente all’abbattimento dei ratei di 13^ e Premio annuo, con gli stessi termini temporali sopra riportati.

Infine, al termine di vigenza del Contratto di Solidarietà, TI Sparkle S.p.A. riconoscerà ai soli lavoratori destinatari delle riduzioni dell’orario di lavoro, in forza alla data del 30/06/2025, buoni benzina per un valore complessivo di 200 euro. Resta inteso che al personale che cesserà il rapporto di lavoro in TI Sparkle S.p.A., prima del termine di vigenza del Contratto di Solidarietà, sarà erogato un valore corrispondente alla quota maturata dell’importo dei buoni benzina, ricomprendendolo nell’UT.

p. TI Sparkle S.p.A.

SEGRETERIE NAZIONALI E TERRITORIALI

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