tra FiberCop S.p.A. nelle persone di Massimo Pelliccia, Paolo Romanisio, Mario Iannaccone

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni, unitamente alle RSU FiberCop S.p.A.

premesso che

• all’esito delle dinamiche competitive e regolatorie sempre più complesse che caratterizzano il settore delle Telecomunicazioni, FiberCop, acquisito da TIM il ramo di azienda costituito dalle funzioni Chief Network, Operations & Wholesale Office, Audit Network, Operations & Wholesale e Compliance Network, Operations & Wholesale, è oggi il principale operatore wholesale only italiano con l’obiettivo primario della digitalizzazione del Paese, incrementando la connettività al servizio dei cittadini, imprese, istituzioni pubbliche e private, da realizzare grazie alla propria capacità di innovazione e alla qualità dei servizi erogati;

• FiberCop è impegnata a realizzare un ambizioso piano di investimenti per la diffusione della fibra ottica sull’intero territorio nazionale finalizzato a fornire progressivamente le stesse condizioni di accesso alle più avanzate tecnologie a tutto il Paese;

• Al fine di abilitare tale percorso l’Azienda intende avviare un progressivo remix professionale sia attraverso inserimenti mirati dal mercato esterno che attraverso strutturati piani di formazione finalizzati all’upskilling e reskilling del personale interno nell’ottica di valorizzare le competenze già presenti, garantendone la piena occupabilità;

• in questa fase di transizione caratterizzata da importanti sfide professionali, l’Azienda intende valorizzare il ruolo delle relazioni industriali;

• le OO.SS. condividono la necessità di dare risposte ai lavoratori all’interno di un sistema partecipativo di relazioni industriali che vedrà nei prossimi mesi la definizione e l’illustrazione del piano industriale aziendale, a valle del quale le Parti si incontreranno per analizzare e discutere le prospettive industriali dello stesso;

• le Parti intendono dare un immediato segnale positivo accogliendo le numerose istanze dei lavoratori interessati, di cui le OO.SS. si sono fatte portatrici in più occasioni;

si conviene quanto segue

1. Al fine di agevolare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, si concorda sul ricorso all’applicazione delle misure previste ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012.

2. Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 28 febbraio 2025, si farà ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 1.800 dipendenti.

3. In coerenza con la legislazione vigente, l’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 ha, quali destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, i dipendenti che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, entro il 28 febbraio 2030 e che, nel rispetto di quanto definito dal presente accordo, esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 28 febbraio 2025.

4. A favore dei dipendenti di cui al precedente punto 3 per i quali venga finalizzata la cessazione del rapporto di lavoro, l’Azienda si impegna a corrispondere all’INPS, mensilmente, un importo corrispondente al trattamento di isopensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare all’Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi, per l’accesso alla pensione di vecchiaia e/o anticipata.

5. Qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della normativa previdenziale, l’Azienda manifesta la propria disponibilità – laddove ammesso dalle normative di legge e dalle disposizioni di prassi amministrative – a corrispondere il trattamento di isopensione e contribuzione correlata anche oltre la durata di trattamento inizialmente prevista e a impegnarsi a individuare, se necessario, con le OO.SS. integrazioni/modifiche dei contenuti dell’accordo con riferimento ai requisiti di accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012 e alle eventuali ricadute economiche.

6. L’Azienda darà massima diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato, fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse, ancorché formalizzata, non è vincolante né per l’Azienda né per il lavoratore e pertanto ciascuna parte potrà successivamente comunicare l’indisponibilità a dare seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

7. L’Azienda, raccolte le adesioni, presenterà all’INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall’elenco degli interessati; l’INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo.

8. Conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell’INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, l’Azienda comunicherà al dipendente l’importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di lavoro intercorso, con valida rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, anche retributiva e/o normativa e/o risarcitoria, attivata o meno, traente origine dalla costituzione, dallo svolgimento e dalla cessazione del contratto di lavoro, che il dipendente sottoscriverà ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del Codice Civile.

9. L’erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell’INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio.

10. A garanzia degli adempimenti di legge l’Azienda rilascerà all’INPS la prevista fideiussione.

11. L’Azienda non è vincolata al raggiungimento del numero massimo di cessazioni indicate al punto 2 e valuterà l’accoglimento delle richieste in rapporto alle esigenze tecnico-organizzative, con particolare riferimento al processo di transizione in corso ed al personale in possesso di specifiche competenze non diffuse in Azienda e di non immediata replicabilità.

12. Con riferimento ai dipendenti che non posseggano i requisiti per il pensionamento, così come previsto al punto 3 che precede, l’Azienda si riserva la possibilità di formulare proposte di incentivazione all’uscita commisurate alle situazioni previdenziali, reddituali, lavorative dei singoli dipendenti interessati, da perfezionare, in caso di intesa, subordinatamente alla sottoscrizione di valide rinunce nei termini indicati al punto 8.

p. FiberCop S.p.A.

p. SLC-CGIL

p. FISTel-CISL

p. UILCom-UIL

p. UGL Telecomunicazioni

RSU FiberCop S.p.A.

scarica qui il .pdf


Apri Chat
💬 Serve aiuto?
Scan the code
Ciao 👋
Possiamo aiutarti?