Addi’ 10 giugno 2024 tramite sottoscrizione in modalità telematica
tra Vodafone Italia S.p.A. rappresentata dai Dott. Giovanni Saracino e dal dott. Marco Bianco Assistita da Unindustria Roma Rappresentata dai Dott. David Delli Iaconi e Dott.ssa Sara Casali e Assolombarda Milano rappresenta dal Dott. Matteo Carbonera
e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL nazionali e territoriali unitamente al coordinamento nazionale delle RSU Vodafone (di seguito le “Organizzazioni Sindacali”; la Società e le Organizzazioni Sindacali di seguito anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
• Con comunicazione del 07 giugno 2024 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L.223/91, dichiarando un esubero di personale pari a n. 135 (centotrantacinque) lavoratori ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
• A detta comunicazione, ai suoi allegati e alle motivazioni ivi specificate si fa per brevità rinvio e devono intendersi qui integralmente riprodotte;
• È stato richiesto l’esame congiunto di cui all’art. 4 comm.5 L.223/91, avvenuto in data odierna
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
b) ai sensi per gli effetti dell’art.5 L.223/91, a seguito del confronto, le Parti concordano che gli esuberi di cui alle premesse e dichiarati dalla Società risultano individuati nel numero di 135 (centotrentacinque);
c) Le parti convengono che, i lavoratori individuati secondo i criteri tecnico – organizzativi nelle aree di esubero, cesseranno il rapporto di lavoro unicamente in presenza di esplicita non opposizione al licenziamento, prestata in forma scritta, con dichiarazione dello stesso di rinunciare espressamente all’impugnazione del provvedimento aziendale e successivo accordo inter partes;
d) Le parti si danno espressamente atto che il sopracitato criterio di scelta è da considerarsi unico, alternativo e sostitutivo di quelli previsti all’art. 5, comma 1, L.223/1991;
e) In deroga al termine di cui all’art.24 comm.1 L. 223/91, come previsto dall’art.8, comm.4, L. 236/93, le parti concordano che la Società potrà procedere ai licenziamenti entro il termine del 31 dicembre 2024;
f) Le Organizzazioni Sindacali e la Società hanno concordato, quale incentivo per i lavoratori interessati alla procedura, un sostegno economico come da separata intesa;
g) L’erogazione di tale sostegno economico – che verrà corrisposto ai lavoratori, in parte, a titolo di incentivo all’esodo e, in parte, a titolo di transazione generale e novativa – sarà condizionato alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. con esplicita rinuncia all’impugnazione del licenziamento nonché ad ogni eventuale ulteriore pretesa inerente al precorso rapporto di lavoro;
h) Le parti si danno, inoltre, atto di aver svolto un pieno e trasparente confronto ritenendo sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di avvio della procedura ed agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4,5 e 24 della L. 23 luglio 1991 n. 223 e suc. mod. e int.
i) Il presente accordo viene sottoscritto in modalità telematica dalle Parti.
L.C.S.
p. UNINDUSTRIA p. SLC CGIL
p. Assolombarda p. FISTEL CISL
p. le SOCIETA’ p. UILCOM UIL
p. RSU